Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sulla cittadinanza del 7 giugno 1929, nonchè la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000, l'anno del Grande Giubileo di Giovanni Paolo II, che aveva sostituito la precedente - la prima - emanata nel 1929 dal Papa Pio XI di v.m.
CAPO II. Dell'accesso e del soggiorno nella Città del Vaticano
12. Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Città del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.
Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insidacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso può essere rifutato.
Il permesso ha effetto per rimanere nella Città del Vaticano soltano per le ore stabilite con provvedimento del Governatore.
Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.
13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili può essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo {*17} o ai capi o diritgenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del numero di coloro che l'accompagnano.
Il governatore o l'ufficio da esso delegato può concedere permessi di accesso permanenti.
14. Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Città del Vaticano oltre l'orario iindicato nel penultimo comma dell'articolo 12, deve ottenere l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato. L'autorizzazione determina la durata del siggiorno e può contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l'ufficio suddetto credano convenienti.
15. Somo dispensati dal permesso di cui all'articolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o da altra autorità a ciò delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Città del Vaticano oltre l'orario di cui nel penultimo comma dell'articolo citato.
Sono dispensati dal permesso d'ingresso e dall'autorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Città del Vaticano oltre l'orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatoriato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.
16. Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua sovrana potestà, si riserva di autorizzare chunque a soggiornare a temp indeterminato nella Città del Vaticano, senza che ciò induca acquisto della cittadinanza.
17. Il Governatore o l'ufficio all'uopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:
a) a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei limiti di parentela indicati nell'articolo 2, quando pure non concorrano o abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonché a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permenenza nella Città del Vaticano sia necessaria all'assistenza personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non può concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a più di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;
b) alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;
c) ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto di risiedere nella Città del Vaticano;
d) in altri casi straordinari di necessità assoluta.
18. Nessuno può dare alloggio né temporaneo, nè permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore o dell'ufficio all'uopo delegato.
19. Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto all'eventuale preavviso, il disposto dell'articolo 9.
20. La assegnazione degli alloggi nella Città del Vaticano a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di proprietà privata e ferme in tale caso le norme circa l'affitto, il subaffitto e la facoltà di rfequisizione, è fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.
La concessione di alloggi è revocabile, con congruo preavviso, salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina impongano la revoca immediata. L'alloggio è permutabile con provvedimento dell'autorità che l'ha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.
La capacità degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere o negare l'autorizzazione a risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente. La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto revoca dell'autorizzazione a risiedere nella Città del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.
21. Coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse sieno acadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica.
Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, all'espulsione può essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Città del Vaticano.
22. Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle persone autorizzate a risiedere nella Città del {*19} Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazione stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.